Dal luglio 2019 Consob ha ordinato l’oscuramento di 1.805 siti abusivi, 233 dei quali dedicati alle cripto-attività: è il conteggio pubblicato dall’autorità il 6 agosto 2026. Il numero però racconta solo metà della storia. L’altra metà è che a essere imitata è la Consob stessa.
Nel dicembre 2025 l’autorità ha segnalato e-mail che si spacciavano per Consob e chiedevano denaro; nel settembre 2025 siti falsi con il logo dell’ACF, l’arbitro per le controversie finanziarie. Né Consob né ACF chiedono mai un pagamento per «sbloccare» o «recuperare» delle somme.
Da qui la regola pratica: nessun documento che ti arriva via mail o in chat dimostra qualcosa. L’unica prova è il record che apri tu, digitando l’indirizzo del registro nella barra del browser. Questa guida mostra dove cercarlo e, soprattutto, come leggere quello che ci trovi.
Prima di cercare, guarda con chi stai firmando
Ti serve la denominazione legale esatta della società, non il marchio della piattaforma. La trovi nel contratto e nel footer del sito, insieme alla sede e al numero di iscrizione. Sembra una formalità ed è invece il punto in cui la verifica salta più spesso.
I gruppi grandi hanno più entità: una fa marketing, un’altra ti apre il conto. Consob e Banca d’Italia lo hanno messo per iscritto il 30 giugno 2026 a proposito delle cripto-attività: le tutele valgono solo se il prestatore è autorizzato nell’Unione, «e non nel caso in cui a prestare i servizi siano altre entità del gruppo (anche extra-UE) che operano con lo stesso marchio».
In quale elenco Consob dovrebbe stare il tuo broker
L’albo delle imprese di investimento previsto dall’art. 20 del TUF (d.lgs. 58/1998) non è una lista sola. È diviso per categorie, e capire quale ti riguarda ti fa risparmiare metà del lavoro. Il punto di ingresso pensato per i risparmiatori è la sezione Occhio alle truffe!.
- Imprese di investimento italiane – Sim, cioè le società con sede in Italia.
- Imprese UE con succursale in Italia.
- Imprese UE senza succursale in Italia: qui sta la stragrande maggioranza dei broker CFD e forex al dettaglio, oltre ottocento iscrizioni a fine luglio 2026.
- Imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, con succursale oppure senza succursale.
Le banche non stanno in nessuno di questi elenchi: prestano servizi di investimento in forza della licenza bancaria e si verificano negli albi della Banca d’Italia. Ci arriviamo più avanti.
La ricerca nell’elenco, passo per passo
- Apri l’elenco che ti riguarda partendo da consob.it digitato nella barra degli indirizzi, mai da un link ricevuto.
- Sotto il titolo trovi «Cerca nell’elenco» e il campo con il segnaposto «Inserisci il nome dell’impresa». Scrivi la denominazione legale, non il marchio commerciale.
- La lista si filtra mentre digiti. Se non c’è corrispondenza compare «Nessuna impresa presente nell’elenco.»: in quell’elenco, a quella data, l’impresa non è iscritta.
- Clicca sul nome per aprire la scheda: sede legale, città, Stato che ha rilasciato l’autorizzazione, numero di iscrizione e i servizi che l’impresa può prestare in Italia. Con «Torna all’elenco» rientri nella lista.
- Se l’autorizzazione arriva da un altro Paese UE, ripeti la verifica nel registro dell’autorità di quel Paese. Consob da sola non basta.
Che cosa deve dire davvero il record
Non cercare un’etichetta «attivo» o «revocato»: non esiste. La validità si legge in modo binario, l’impresa è nell’elenco a quella data oppure non c’è. Chi perde l’autorizzazione non viene barrato in rosso, sparisce e basta. Controlla quindi anche la data di aggiornamento riportata in testa alla lista.
La categoria si deduce dall’elenco in cui l’hai trovata. Un’impresa italiana ha un numero di iscrizione all’albo e la delibera con cui è stata iscritta; un’impresa UE senza succursale mostra invece lo Stato che ha rilasciato la licenza, tipicamente Cipro, Irlanda o Germania, e il numero di iscrizione all’elenco.
Poi c’è la parte che quasi nessuno legge: i servizi che l’impresa può prestare in Italia. Per tenerti un conto e passare ordini servono la ricezione e trasmissione di ordini e l’esecuzione di ordini per conto dei clienti; un market maker ha anche la negoziazione per conto proprio.
Se in quella lista compaiono solo la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafogli, quell’impresa un conto di trading non te lo può tenere. Leggi anche le limitazioni operative scritte di seguito: alcune imprese operano «senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela».
Ultimo controllo, chiesto espressamente da Consob: il numero di autorizzazione o di registrazione indicato sul sito del broker deve essere identico a quello che compare negli elenchi ufficiali. Un certificato in PDF o uno screenshot non provano niente, sono la cosa più facile da falsificare.
Licenza di un altro Paese UE: dove finisce la tutela italiana
Un broker autorizzato a Cipro, in Irlanda o in Germania non ottiene una licenza italiana e nell’albo delle Sim non lo troverai mai. L’autorità del suo Paese notifica Consob, che lo iscrive nell’elenco allegato all’albo, con succursale o senza a seconda del regime con cui opera.
La differenza pesa più di quanto sembri. Sulle attività svolte senza succursale, scrive Consob, «la vigilanza … resta in capo a quella stessa Autorità, anche per i rapporti con i clienti italiani». Tradotto: il reclamo lo presenti all’autorità estera, non a Roma.
Consob aggiorna i suoi elenchi solo sulla base delle comunicazioni delle autorità di origine, quindi tra la revoca all’estero e la cancellazione in Italia può passare del tempo. L’iscrizione è condizione necessaria, non sufficiente: la conferma sta nel registro di CySEC, BaFin, Central Bank of Ireland e simili.
Il rimando ai registri nazionali è nella pagina Autorità di vigilanza europee, dove qualche collegamento è impreciso: conviene controllare il nome dell’autorità anche altrove. La vista europea la dà il registro unificato dell’ESMA, in cui il tipo di soggetto deve risultare impresa di investimento.
Imprese extra-UE e broker britannici
L’elenco delle imprese di paesi terzi autorizzate in Italia esiste, ma dice una cosa sola: nelle iscrizioni verificate a fine luglio 2026 la clientela ammessa è sempre e solo quella professionale di diritto e le controparti qualificate. Un broker extra-UE che offre conti al dettaglio in Italia sta quindi operando in modo abusivo.
Dopo la Brexit anche il Regno Unito è un Paese terzo. Consob tiene un elenco separato delle imprese britanniche diverse dalle banche, passaportate fino al 31 dicembre 2020 e non più abilitate a operare qui dal 1° gennaio 2021. Una licenza FCA, da sola, non autorizza a rivolgersi a un cliente italiano.
Banche e consulenti stanno in altri registri
Se il tuo intermediario è una banca, negli elenchi Consob non lo trovi. Si verifica nella consultazione degli albi ed elenchi della Banca d’Italia, che porta all’applicazione pubblica Giava Inquiry.
La persona fisica che ti dà consigli è un capitolo a sé. L’albo unico dei consulenti finanziari, diviso in tre sezioni, è tenuto dall’OCF dal 1° dicembre 2018, mentre a Consob resta la vigilanza sull’organismo. La ricerca per cognome, nome, codice fiscale e sezione sta nel portale OCF.
La licenza dell’impresa non copre il consulente che si presenta a suo nome, e viceversa. Sono due verifiche distinte e vanno fatte entrambe.
Cripto: che cosa vale dal 1° luglio 2026
Il periodo transitorio del MiCAR si è chiuso il 1° luglio 2026. Le vecchie registrazioni italiane come operatori in valuta virtuale presso l’OAM non valgono più: chi non è autorizzato come prestatore di servizi per le cripto-attività non può servire clienti nell’Unione, anche se l’app continua tranquillamente a funzionare.
Attenzione a dove si controlla, perché il registro unificato dell’ESMA per le imprese di investimento questi soggetti non li contiene. Stanno in un registro provvisorio pubblicato come file CSV e raggiungibile dalla pagina ESMA dedicata al MiCA, da cui parti sempre: il file verrà integrato nei sistemi dell’ESMA e l’indirizzo diretto può cambiare.
Dentro il file cerchi l’impresa nelle colonne del nome legale e del nome commerciale, confronti il sito indicato con la pagina su cui stai per aprire il conto e leggi i codici dei servizi autorizzati. Le iscrizioni con Consob come autorità competente, a inizio agosto 2026, erano nove.
Le trappole che si ripetono
Domini clonati. Consob lo scrive così: «A volte un semplice trattino ( - ) al posto di un punto ( . ) fa la differenza tra un’attività regolare e una abusiva». In un provvedimento del luglio 2026 lo stesso schema girava su due domini che si distinguevano per un solo carattere. Confronta nome e URL carattere per carattere.
Marchio al posto della società. Negli elenchi c’è la denominazione legale, non il logo che vedi in pubblicità. La tutela vale per quella entità e per nessun’altra del gruppo, spesso extra-UE, che usa lo stesso marchio.
Licenza offshore spacciata per europea. Tra i siti oscurati compaiono entità extra-UE di marchi conosciuti. L’esistenza di una consociata europea autorizzata non copre la società con cui firmi davvero il contratto.
Iscritto sì, ma per altro. L’impresa è nell’elenco e lo screenshot viene agitato come prova, però tra i servizi autorizzati manca l’esecuzione di ordini per conto dei clienti. Il record senza i servizi non dice nulla.
Dove stanno gli avvisi e i siti oscurati
Gli avvisi ai risparmiatori si cercano con un modulo che ha il campo testo, l’intervallo di date e un menu «Fonte» con Consob, l’ESMA o tutte le autorità. Passaci sia il nome del marchio sia il dominio su cui ti stai registrando.
L’archivio degli ordini di oscuramento non è una lista unica consultabile: è un archivio paginato di comunicati e i domini si leggono dentro le singole notizie. Cerca per nome, perché lo stesso operatore ricompare sotto domini nuovi. In un provvedimento ne sono stati oscurati otto in un colpo solo.
L’oscuramento non è immediato: Consob avverte che «per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni». Vale inoltre solo per i fornitori di connettività italiani, quindi con una VPN o su un dominio gemello la pagina resta raggiungibile.
Per banche e intermediari finanziari c’è l’elenco dei soggetti non legittimati della Banca d’Italia. Sul piano internazionale Consob rimanda al portale degli investor alert dell’IOSCO, che raccoglie le segnalazioni delle autorità di tutto il mondo.
Sono una decina di minuti, contratto alla mano. Molti meno di quelli che servono per rincorrere del denaro versato a una società che l’autorizzazione non l’ha mai avuta.